Serie A, nessun punto di penalizzazione al Parma. Ridotta la squalifica di Calaiò

Redazione RN
09/08/2018 - 19:56

Serie A, nessun punto di penalizzazione al Parma. Ridotta la squalifica di Calaiò

RICORSO PARMA CALAIO’ – E’ arrivata la sentenza da parte della Corte Federale d’Appello relativa ai ricorsi presentati da Emanuele Calaiò, dal Parma e dal Palermo verso le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 23 luglio, sulla squalifica del giocatore ed i punti di penalizzazione in A per gli emiliani per il caso-sms. Il club dovrà pagare un’ammenda di 20mila euro e non avrà penalizzazioni di punti in classifica, mentre al giocatore la squalifica è stata ridotta: sarà fino al 31 dicembre 2018 e non più di due anni (ma resta anche per lui l’ammenda da 30mila euro). Respinto invece il ricorso del Palermo che resta in B.

Di seguito il comunicato ufficiale della FIGC:

1. Ricorso Calc. CALAIO’ EMANUELE (all’epoca dei fatti tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl) avverso le sanzioni: – squalifica di anni 2; – ammenda di € 20.000,00; inflitte al reclamante per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018).

2. Ricorso PARMA CALCIO 1913 SRL avverso la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 7, comma 2 e 4, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018).

3. Ricorso US CITTA’ DI PALERMO SPA avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società Parma Calcio 1913 Srl seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018).

ACCOGLIE PARZIALMENTE i ricorsi del Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S. ridetermina le sanzioni nei seguenti termini:

– squalifica sino al 31.12.2018 e ammenda di € 30.000,00 al calc. Calaiò Emanuele;

– ammenda di € 20.000,00 alla società Parma calcio 1913 S.r.l..

RESPINGE il ricorso della società U.S. Città di Palermo S.p.A.

Scrivi il primo commento

Scrivi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


*

Seguici in diretta su Twitch!

Leggi anche...